Art. 5.
(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

      1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia» dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.
      2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
      3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio minore.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso al convenzionamento.